STATUTO DEI LAVORATORI
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART. 1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare
liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e
delle norme della presente legge.
ART. 2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di
cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, soltanto per
scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi
da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività
lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei
locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non
eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui
al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle
disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove
presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca
della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
ART. 3 - Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza
dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro,
provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso
di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna,
l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le
modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo
e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in
mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di
cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla
infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto
attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali
sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del
lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto
pubblico.
ART. 6. - Visite personali di
controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in
cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in
relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei
prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a
condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano
salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con
l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a
gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché,
ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le
relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le
rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro,
provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma,
il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle
quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione
delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante
affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia
è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano .
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e
senza averlo sentito a sua difesa
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla
legge 15 luglio 1966, n. 604 , non
possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti
definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per
un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal
servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma
restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia
stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero
conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro
scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito
rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno
al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione.
ART. 8. - Divieto di indagini
sulle opinioni.
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso
dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo
di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché
su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale
del lavoratore.
ART. 9. - Tutela della salute e
dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte
le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
ART. 11. - Attività culturali,
ricreative e assistenziali.
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono
gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno
diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità
stabilite dalla contrattazione collettiva .
ART. 12. - Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al
D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804,
hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno
dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni del
lavoratore.
L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva,
ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito
da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo”.
TITOLO II DELLA
LIBERTA' SINDACALE
ART. 14. - Diritto di associazione e di
attività sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di
lavoro.
ART. 15. - Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non
aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o
mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli
altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale
ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti
diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di
sesso.
ART. 16. - Trattamenti economici
collettivi discriminatori.
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi
carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la
discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle
quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro
al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari
all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART. 17. - Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di
costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni
sindacali di lavoratori.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di
lavoro.
(*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effetto
dell’art.1 –
Legge n. 108/1990
Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara
inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o
annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo,
ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di
lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento
occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque
se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di
lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori
e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici
dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale
occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore
di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più
di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si
tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro,
dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la
quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il
computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti
del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme
o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata
alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva
reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto
comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro
in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a
quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro
trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso
il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del
deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il
rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza
congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca
mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre
con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova
forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo
immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura
civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore
di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero
all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che
l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a
favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta allavoratore.
TITOLO III DELL'ATTIVITA'
SINDACALE
ART. 19. - Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale(1);
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che
siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro
applicati nell'unità produttiva(1).
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali
possono istituire organi di coordinamento.
(1) Con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in
esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995,
n. 85) è stato abrogato l'art. 19, primo comma, lettera a) nonché l'art. 19,
primo comma, lettera b), limitatamente alle parole “non affiliate alle predette
confederazioni” e alle parole “nazionali o provinciali”, della legge 20 maggio
1970, n. 300.
L'abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
decreto n. 312 del 1995 nella Gazzetta Ufficiale.
ART. 20. - Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano
la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro,
nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di
essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze
sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di
interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle
convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,
dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale
aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
ART. 21. - Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie
inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali
aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite
dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti
delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri
di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle
associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e
settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a
quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle
elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello
in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
ART. 23. - Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19
hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto
ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa
è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a
3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è
organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera
b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori
a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma
precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non
potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 24. - Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi
non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25. - Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi
spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili
a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART. 26. - Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di
lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
[Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite
ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti
previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare,
con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la
segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione
sindacale] (4) (4/a).
[Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti
collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo
sindacale all'associazione da lui indicata] (4/a) .
(7/cost)
(4) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 23 luglio 1991, n. 223.
(4/a) Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in
esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995,
n. 85), ha abrogato, decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, l'art. 26, commi secondo e terzo, L. 20 maggio 1970, n. 300.
(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-26 marzo 1998, n. 76 (Gazz.
Uff. 1° aprile 1998, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, nel
testo risultante dall'abrogazione parziale dichiarata dal D.P.R. 28 luglio 1995,
n. 313, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.
ART. 27. - Locali delle rappresentanze
sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone
permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per
l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un
locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28. - Repressione della condotta
antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o
limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto
di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali
nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere
il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed
assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui
al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con
cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio
instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione
di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si
osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura
civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo
650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna
nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una
amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è
proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive
inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo
comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle
predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo
regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le
modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è
ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti,
opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza
immediatamente esecutiva.
ART. 29. - Fusione
delle rappresentanze sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano
costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e
b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di
più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23,
secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali
unitariamente rappresentate nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione
delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19,
i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze
sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma,
ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.
ART. 30. - Permessi per i dirigenti
provinciali e nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni
di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei
contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori
chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento
europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non
retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a
richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della
determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed
integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme
obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne
comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il
diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione
delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a
favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di
pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo
di aspettativa.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive.
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non
chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati
ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento
del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di
presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale hanno diritto anche
a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V NORME SUL
COLLOCAMENTO
ART. 33. -
Collocamento.
La commissione per il collocamento, di cui all’articolo 26 della legge 29 aprile
1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali
e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15
giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale,
frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In
caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la
graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, .secondo i
criteri di cui al quarto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n.
264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di
collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi
alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico
presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura
dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono
dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento
al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo
che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata
urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di
collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma
del presente articolo, entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro
per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito
verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e
l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale
motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro
richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro
venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati
possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il
quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui
all’articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati
dalla sezione. Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla
d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in
contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra
occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di
collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38 della
presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in
quanto non modificate dalla presente legge.
ART. 34. - Richieste nominative di
manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge,
le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse
esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i
lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di
lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla
legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35. - Campo di applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad
eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a
ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più
di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese
agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i
contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla
presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
ART. 36. - Obblighi dei titolari di
benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti
leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente
un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita
determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli
impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui
l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse
dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del
lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia
stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno
le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più
gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile,
per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti
di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi da enti
pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni
per l'adozione delle sanzioni.
ART. 37. -
Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e
di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgano esclusivamente o
prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si
applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti
pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
ART. 38. -
Disposizioni penali.
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono
punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da
lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate
congiuntamente.
Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma
può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà
di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la
pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo
36 del codice penale.
ART. 39. - Versamento delle ammende al
Fondo adeguamento pensioni.
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40. - Abrogazione delle
disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è
abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali
più favorevoli ai lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e
per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi
ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di
registro o di qualsiasi altra specie e da tasse
Legge 11 maggio 1990, n. 108
Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 1. Reintegrazione.1. I primi due commi dell'art.
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:
"Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara
inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o
annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo,
ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di
lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento
occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque
se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di
lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori
e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici
dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale
occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore
di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più
di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori
di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo
conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento
all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si
computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in
linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme
o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata
alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva
reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto
comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro
in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a
quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro
trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso
il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del
deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il
rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti".
Art. 2. Riassunzione o risarcimento del danno
1. I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e
gli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che
occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro
imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori
computati con il criterio di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.
300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono soggetti
all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604,
così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti
all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a
sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'articolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della
presente legge.
2. L'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:
"Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per
iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.Il prestatore di lavoro può
chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno
determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni
dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2 è inefficace.
Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai
dirigenti".
3. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:
"Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il
prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire
il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un
massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo
al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità
di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle
parti. La misura massima della predetta indennità pur essere maggiorata fino a
10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e
fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti
anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di
lavoro".
Art. 3. Licenziamento discriminatorio
1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi
dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell'articolo 15 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e
comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro,
le conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai
dirigenti.
Art. 4. Area di non applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli
articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2
aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova
applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono
senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione ovvero di religione o di culto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e del l'articolo 2 non si
applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso
dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione
del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.
54. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e
dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Art. 5. Tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e
spese processuali
1. La domanda in giudizio di cui all'articolo 2 della presente legge non può
essere proposta se non è preceduta dalla richiesta di conciliazione avanzata
secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro,
ovvero dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile.
2. L'improcedibilità della domanda è rilevabile anche d'ufficio nella prima
udienza di discussione.
3. Ove il giudice rilevi l'improcedibilità della domanda a norrna del comma 2
sospende il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio non superiore a
sessanta giorni per la proposizione della richiesta del tentativo di
conciliazione.
4. Il processo deve essere riassunto a cura di una delle parti nel termine
perentorio di centottanta giorni, che decorre dalla cessazione della causa di
sospensione.
5. La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della
procedura obbligatoria di conciliazione avvenuta nel termine di cui all'articolo
6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, impedisce la decadenza sancita nella
medesima norma.
6. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il
termine di venti giorni può promuovere, anche attraverso l'associazione
sindacale a cui è iscritta o conferisca mandato, il deferimento della
controversia al collegio di arbitrato previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro applicabile o, in mancanza, ad un collegio composto da un
rappresentante scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune
accordo o, in difetto, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione. Il collegio si pronuncia entro trenta giorni e la sua
decisione acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni
dell'articolo 411 del codice di procedura civile.
7. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal giudice per
l'applicazione degli articoli 91, 92, 96 del codice di procedura civile.
Art. 6. Abrogazioni
1. Nel primo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
soppresse le parole "dell'articolo 18 e".
2. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è
abrogato.