PROPOSTA PRC per l'emanazione di un testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro



Schema di disegno di legge recante: “Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro”

Art. 1
(Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, contenenti indicazione dei principi fondamentali e della disciplina di dettaglio, secondo quanto previsto dall’art. 117 Cost..

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie, delle convenzioni internazionali in materia e dell’articolo 9 della legge 20 marzo 1970 n. 300, garantendo l’uniformità della tutela sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117 della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i luoghi di lavoro, secondo il massimo livello scientifico e tecnologico esistente, conformemente a quanto disposto dall’articolo 2087 del Codice Civile.;

c) rivalutazione delle norme stabilite dell’articolo 75 articolo della legge 23.12.78 n. 833 con abrogazione di quelle che le contrastano;

d) applicazione, comunque a carico dell’azienda responsabile della produzione di merci e/o servizi cui è finalizzata l’attività lavorativa, della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente prevedendo:

1. misure di particolare tutela per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici;

2. misure di particolare tutela per specifiche tipologie di lavoro, considerazione delle nuove nocività nei luoghi di lavoro, anche in considerazione delle nuove nocività degli ambienti di lavoro, compreso quello domestico, con particolare attenzione al lavoro precario e alla violenza psicologica (mobbing);

3. adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi, secondo i principi della Raccomandazione 2003/134/CE;

e) semplificazione degli adempimenti formali nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese estendendo a tutte l’obbligo di redazione del documento della valutazione del rischio e di formazione degli RSPP;

f) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

g) ridefinizione dei criteri per stabilire la composizione qualitativa e quantitativa degli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro stabilendo le risorse finanziarie necessarie;

h) affermazione del principio di cautela per l’esposizione ad agenti e sostanze di cui non sia accertato il livello di pericolosità, in considerazione del fatto che i valori limite per gli agenti e le sostanze tossiche e cancerogene sono indicativi e non giustificano l’esposizione dei lavoratori anche se al di sotto degli stessi;

i) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, nonchè ai criteri e linee guida scientifiche più avanzate, ed estendendola, per particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, anche oltre il termine del rapporto di lavoro in atto;

j) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, tenendo conto delle responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, anche modulando le sanzioni in funzione del rischio, confermando e valorizzando lo strumento della prescrizione previsto dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, introducendo il risarcimento del danno non patrimoniale, estendendo le sanzioni previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo n. 231 dell’8.06.2001 ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi commessi in violazione di norme generali o specifiche di tutela della sicurezza e igiene del lavoro;

k) revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, anche attraverso la riqualificazione e la previsione di diresponsabilità per i consulenti nominati dal datore di lavoro;

l) rafforzamento del ruolo dei RLS, a partire:

1. dalla loro elezione diretta da parte dei lavoratori;

2. dalla rivalutazione del tempo a disposizione per l’esercizio del
mandato e per la formazione, considerata l’organizzazione del lavoro ed il numero dei lavoratori rappresentati;

3. dal diritto a proporre, in stretto rapporto con i lavoratori, un proprio
documento di analisi dei rischi e dei danni, con l’obbligo da parte del datore di lavoro di consegna del documento aziendale di valutazione dei rischi e della relativa documentazione;

4. riconoscimento esplicito del diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere l’attuazione delle misure di sicurezza necessarie a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori ed applicazione, su ricorso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza delle disposizioni di cui all’art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio dei diritti riconosciuti al rappresentante per la sicurezza;

m) verifica dei compiti e delle funzioni dell’INAIL;

n) ridefinizione dell’istituto e dei compiti del medico competente a partire dalla determinazione dalla sua indipendenza dal datore di lavoro;

o) rivisitazione delle funzioni degli organismi paritetici;

p) ridefinizione dei compiti e della composizione - su base tripartita e nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di cui all’art. 117 della Costituzione - della commissione consultiva permanente e dei comitati regionali di coordinamento ai fini della realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato alla emanazione di indirizzi generali uniformi e per promuovere lo scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione;

q) definizione di un assetto istituzionale fondato sulla organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi. Il sistema informativo è costituito dai Ministeri, Regioni e Province Autonome, INAIL e ISPESL. Allo sviluppo concorrono gli organismi paritetici e le associazioni e gli istituti di settore a carattere scientifico;

r) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso:

1. la definizione - tramite forme di partecipazione tripartita - di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da rivolgere, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, finanziati dall’INAIL nell’ambito delle spese istituzionali dell’Istituto;

2. il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza delle piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL, nell’ambito delle spese istituzionali dell’Istituto e anche per mezzo della soppressione dei trasferimenti passivi ai disciolti ENPI ed ENAOLI, approvati dagli organi deliberanti dell’Istituto;

3. l’inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici ed universitari e nei percorsi di formazione;

s) coordinamento, anche operativo, delle strutture centrali e territoriali di vigilanza - nel rispetto del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 - finalizzato a rendere più efficaci e razionali gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione, vigilanza e verifica dei risultati in materia di salute, regolarità e sicurezza del lavoro, al fine di evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi valorizzando le specifiche competenze;

t) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati in relazione all’adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro;

u) rivisitazione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a migliorare l’efficacia del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche limitando l’uso del massimo ribasso e comunque attraverso la previsione di meccanismi che consentano di valutare la idoneità tecnico-professionale delle imprese, a partire dalla presentazione da parte dei committenti di un piano di salute e sicurezza. Considerando il rispetto delle norme su salute e sicurezza del lavoro quale elemento vincolante nella assegnazione degli appalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, prevedendo sanzioni di carattere interdittivo nei casi di grave inosservanza delle disposizioni in materia;

v) affermazione del diritto del lavoratore di sospendere la prestazione lavorativa, ampliandolo a tutti i casi di violazione della normativa sull’igiene e sicurezza del lavoro e a tutti casi in cui vi sia un ragionevole motivo per ritenere di trovarsi in una situazione di pericolo grave, imminente e altrimenti non eliminabile; assicurando che il lavoratore che abbia rifiutato la prestazione nociva o pericolosa non subisca alcun pregiudizio a causa di tale condotta e predisponendo le procedure necessarie per garantire che, nei casi di sospensione dell’attività lavorativa, la stessa non riprenda se non dopo l’eliminazione della situazione di rischio;

w) in nessun caso le norme delegate potranno disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.