PROPOSTA PRC per
l'emanazione di un testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro
Schema di disegno di legge recante: “Delega al Governo per l’emanazione di un
testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul
lavoro”
Art. 1
(Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza
sul lavoro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la
riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori, contenenti indicazione dei principi fondamentali e della disciplina
di dettaglio, secondo quanto previsto dall’art. 117 Cost..
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle
normative comunitarie, delle convenzioni internazionali in materia e
dell’articolo 9 della legge 20 marzo 1970 n. 300, garantendo l’uniformità della
tutela sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni di cui all’art. 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a
tutti i settori di attività, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i luoghi
di lavoro, secondo il massimo livello scientifico e tecnologico esistente,
conformemente a quanto disposto dall’articolo 2087 del Codice Civile.;
c) rivalutazione delle norme stabilite dell’articolo 75 articolo della legge
23.12.78 n. 833 con abrogazione di quelle che le contrastano;
d) applicazione, comunque a carico dell’azienda responsabile della produzione di
merci e/o servizi cui è finalizzata l’attività lavorativa, della normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici,
indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con
il committente prevedendo:
1. misure di particolare tutela per alcune categorie di lavoratori e
lavoratrici;
2. misure di particolare tutela per specifiche tipologie di lavoro,
considerazione delle nuove nocività nei luoghi di lavoro, anche in
considerazione delle nuove nocività degli ambienti di lavoro, compreso quello
domestico, con particolare attenzione al lavoro precario e alla violenza
psicologica (mobbing);
3. adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi, secondo i principi della
Raccomandazione 2003/134/CE;
e) semplificazione degli adempimenti formali nel pieno rispetto dei livelli di
tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese estendendo a tutte
l’obbligo di redazione del documento della valutazione del rischio e di
formazione degli RSPP;
f) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di
lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di
operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di
utilizzo e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
g) ridefinizione dei criteri per stabilire la composizione qualitativa e
quantitativa degli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro stabilendo le
risorse finanziarie necessarie;
h) affermazione del principio di cautela per l’esposizione ad agenti e sostanze
di cui non sia accertato il livello di pericolosità, in considerazione del fatto
che i valori limite per gli agenti e le sostanze tossiche e cancerogene sono
indicativi e non giustificano l’esposizione dei lavoratori anche se al di sotto
degli stessi;
i) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria,
adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, nonchè ai criteri
e linee guida scientifiche più avanzate, ed estendendola, per particolari tipi
di lavorazioni ed esposizioni, anche oltre il termine del rapporto di lavoro in
atto;
j) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, tenendo conto
delle responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato,
anche modulando le sanzioni in funzione del rischio, confermando e valorizzando
lo strumento della prescrizione previsto dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758,
introducendo il risarcimento del danno non patrimoniale, estendendo le sanzioni
previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa di cui al decreto
legislativo n. 231 dell’8.06.2001 ai reati di omicidio colposo e di lesioni
colpose gravi commessi in violazione di norme generali o specifiche di tutela
della sicurezza e igiene del lavoro;
k) revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di
prevenzione aziendale, anche attraverso la riqualificazione e la previsione di
diresponsabilità per i consulenti nominati dal datore di lavoro;
l) rafforzamento del ruolo dei RLS, a partire:
1. dalla loro elezione diretta da parte dei lavoratori;
2. dalla rivalutazione del tempo a disposizione per l’esercizio del
mandato e per la formazione, considerata l’organizzazione del lavoro ed il
numero dei lavoratori rappresentati;
3. dal diritto a proporre, in stretto rapporto con i lavoratori, un proprio
documento di analisi dei rischi e dei danni, con l’obbligo da parte del datore
di lavoro di consegna del documento aziendale di valutazione dei rischi e della
relativa documentazione;
4. riconoscimento esplicito del diritto del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere l’attuazione delle
misure di sicurezza necessarie a tutelare la salute e l’integrità fisica dei
lavoratori ed applicazione, su ricorso del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza delle disposizioni di cui all’art. 28 della legge 20 maggio 1970 n.
300 qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad
impedire o limitare l’esercizio dei diritti riconosciuti al rappresentante per
la sicurezza;
m) verifica dei compiti e delle funzioni dell’INAIL;
n) ridefinizione dell’istituto e dei compiti del medico competente a partire
dalla determinazione dalla sua indipendenza dal datore di lavoro;
o) rivisitazione delle funzioni degli organismi paritetici;
p) ridefinizione dei compiti e della composizione - su base tripartita e nel
rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di cui
all’art. 117 della Costituzione - della commissione consultiva permanente e dei
comitati regionali di coordinamento ai fini della realizzazione di un
coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato alla emanazione di indirizzi generali
uniformi e per promuovere lo scambio di informazioni anche sulle disposizioni
italiane e comunitarie in corso di approvazione;
q) definizione di un assetto istituzionale fondato sulla organizzazione e
circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili
a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche
attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o
duplicazione di interventi. Il sistema informativo è costituito dai Ministeri,
Regioni e Province Autonome, INAIL e ISPESL. Allo sviluppo concorrono gli
organismi paritetici e le associazioni e gli istituti di settore a carattere
scientifico;
r) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso:
1. la definizione - tramite forme di partecipazione tripartita - di progetti
formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da
rivolgere, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di
tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, finanziati dall’INAIL
nell’ambito delle spese istituzionali dell’Istituto;
2. il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza delle
piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL, nell’ambito
delle spese istituzionali dell’Istituto e anche per mezzo della soppressione dei
trasferimenti passivi ai disciolti ENPI ed ENAOLI, approvati dagli organi
deliberanti dell’Istituto;
3. l’inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi
scolastici ed universitari e nei percorsi di formazione;
s) coordinamento, anche operativo, delle strutture centrali e territoriali di
vigilanza - nel rispetto del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 - finalizzato a
rendere più efficaci e razionali gli interventi di pianificazione,
programmazione, promozione, vigilanza e verifica dei risultati in materia di
salute, regolarità e sicurezza del lavoro, al fine di evitare sovrapposizioni,
duplicazioni e carenze negli interventi valorizzando le specifiche competenze;
t) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice
subordinati in relazione all’adozione delle misure relative alla sicurezza e
alla salute sul lavoro;
u) rivisitazione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette
a migliorare l’efficacia del coordinamento degli interventi di protezione e
prevenzione dei rischi, anche limitando l’uso del massimo ribasso e comunque
attraverso la previsione di meccanismi che consentano di valutare la idoneità
tecnico-professionale delle imprese, a partire dalla presentazione da parte dei
committenti di un piano di salute e sicurezza. Considerando il rispetto delle
norme su salute e sicurezza del lavoro quale elemento vincolante nella
assegnazione degli appalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni,
finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, prevedendo sanzioni
di carattere interdittivo nei casi di grave inosservanza delle disposizioni in
materia;
v) affermazione del diritto del lavoratore di sospendere la prestazione
lavorativa, ampliandolo a tutti i casi di violazione della normativa sull’igiene
e sicurezza del lavoro e a tutti casi in cui vi sia un ragionevole motivo per
ritenere di trovarsi in una situazione di pericolo grave, imminente e altrimenti
non eliminabile; assicurando che il lavoratore che abbia rifiutato la
prestazione nociva o pericolosa non subisca alcun pregiudizio a causa di tale
condotta e predisponendo le procedure necessarie per garantire che, nei casi di
sospensione dell’attività lavorativa, la stessa non riprenda se non dopo
l’eliminazione della situazione di rischio;
w) in nessun caso le norme delegate potranno disporre un abbassamento dei
livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e
delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.