Lettera alle federazioni in occasione
dell’approvazione dell’indulto. Di Imma Barbarossa
Cari compagni e compagne,
dopo 16 anni assistiamo ad un nuovo atto di clemenza che libererà le carceri
dalle condizioni di illegalità e disumanità nelle quali attualmente versano.
Per avere una immagine di quello che è il carcere oggi in Italia, basta
considerare che i detenuti sono 61000 rispetto i 43000 posti disponibili, un
sovraffollamento che porta ad incontrare a Poggioreale 18 detenuti in una sola
cella, con un solo bagno; un sovraffollamento che comporta la sistematica
violazione dei diritti minimi della persona, a dispetto di quanto sancito dalla
nostra costituzione all’art.27, secondo il quale, le pene non devono essere
contrarie al senso di umanità e devono anzi tendere alla rieducazione del
condannato; un sovraffollamento che è ben più triste per quel 36% dei detenuti
che, finanche per lunghi 9 anni, sono in attesa di giudizio, ovvero sono ancora
presunti innocenti e costretti a vivere in condizioni disumane; un
sovraffollamento che rende insopportabile la vita all’interno del carcere e che
porta le persone recluse a suicidarsi ben 17 volte di più rispetto ai cittadini
liberi.
Si tratta quindi di una grande occasione per poter finalmente restituire
legalità e normalità alla gestione penitenziaria. La consistente diminuzione del
numero dei detenuti (possibili a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge) che il provvedimento di
indulto comporta (si scende di circa dodicimila unità) può permettere infatti di
dare attuazione al regolamento penitenziario approvato nel 2000 (tutt’ora
inattuato) e dare la possibilità di fare concretamente operare gli strumenti,
previsti dalle nostre leggi, che prevedono un percorso di progressivo
reinserimento sociale dei condannati. Al contempo, attuando il programma di
governo – a partire dall’abrogazione delle ‘leggi Fini’ su immigrazione e droga’
e la legge Cirielli, fino ad approdare alla riscrittura del Codice penale –
potremo non aver più bisogno di strumenti eccezionali, quali sono gli atti di
clemenza, per restituire il sistema penitenziario a standard minimi di civiltà,
proprio perché ricondurremo l’intervento penale ad extrema ratio, investendo
maggiormente sugli strumenti caratterizzanti lo stato sociale di diritto.
La scelta dell’indulto non è stata, e non è, cosa facile: non lo è per chi ha
voluto cavalcare la facile onda del pangiustizialismo popolare, ma non lo è
stato neanche per alcuni nostri compagni e compagne che hanno indirizzato la
loro attenzione su considerazioni diverse da quella della condivisa e
ineludibile necessità di riportare le patrie galere dall’inferno al rispetto dei
diritti minimi della persona (sia essa condannata o in attesa di giudizio).
Tali divergenze necessitano di una puntuale analisi e di un confronto sulla
scelta operata dal nostro partito e sostenuta in prima persona sia dal nostro
segretario Giordano che dal Presidente della Camera Bertinotti, che ha
dichiarato, all’indomani dell’approvazione “Oggi è una bella giornata. L’indulto
è un bene per la cultura giuridica del paese e per le istituzioni che dimostrano
un senso forte di dignità anche per provvedimenti forse impopolari ma che vanno
varati in nome dei principi di equità e di umanità”; necessitano altresì di un
chiarimento relativo alle tante nefandezze sentite per impedire l’approvazione
di questo strumento generale previsto dal Costituente proprio con l’intento di
ripristinare la legalità nelle ipotesi eccezionali nelle quali attualmente le
nostre carceri versano.
L’indulto è infatti un provvedimento di carattere generale riservato in via
esclusiva al Parlamento. La legge di concessione fissa il termine iniziale di
applicazione dell’indulto (il 2 maggio scorso, nel nostro caso) e può disporre
l’esclusione di alcune categorie di reati. L’effetto è quello di condonare (cioè
non far eseguire), in tutto o in parte (3 anni, nel nostro caso), la pena
principale inflitta con la sentenza di condanna.
Per contro, l’indulto non estingue gli effetti penali della condanna: ad es.,
lascia aperta la possibilità che nell’ambito di una successiva condanna il
soggetto sia considerato recidivo, né condona le obbligazioni civili conseguenti
alla commissione di un reato. Ancora, il beneficio può essere sottoposto a
condizioni risolutive: nel testo di legge approvato, si prevede che il beneficio
è revocato nel caso in cui l’interessato commetta un nuovo delitto non colposo,
entro 5 anni dall’entrata in vigore della legge, per il quale riporti una
condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
L’indulto non si applica alle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici
o libertà controllata, ma anche espulsione dei cittadini extracomunitari, etc )
e condona le multe fino a un massimo di 10.000 euro.
Il testo licenziato si caratterizza, rispetto ai provvedimenti di clemenza
approvati tra il dopo guerra e il ’90, per aver previsto il maggior numero delle
esclusioni dal beneficio di categorie di reati: reati di criminalità
organizzata, sequestro di persona a scopo di estorsione, traffico di droga
aggravato, usura; associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o
di eversione dell'ordine democratico, attentato per finalità terroristiche e di
eversione, atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, associazione
sovversiva; delitti di devastazione, saccheggio e strage; sequestro di persona a
scopo di terrorismo o di eversione; banda armata; associazione per delinquere
finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in
schiavitù), 601 (tratta e commercio di schiavi) e 602 (alienazione e acquisto di
schiavi) del codice penale; associazione di tipo mafioso; strage; riduzione o
mantenimento in schiavitù o in servitù; prostituzione minorile; pornografia
minorile; detenzione di materiale pornografico; iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile; tratta di persone; acquisto e
alienazione di schiavi; violenza sessuale; atti sessuali con minorenne;
corruzione di minorenne; violenza sessuale di gruppo; riciclaggio (solo in
determinate ipotesi).
Riguardo alle categorie di reati ‘beneficiarie’ dell’indulto, sono state tanto
aspre quanto demagogiche ed infondate le critiche del Pdci, a partire dall’ex
Ministro della Giustizia Diliberto, relative al reato di “voto di scambio per
mafia” (art.416 ter); a buon diritto, infatti, si tratta di un reato non
perseguibilie perché indimostrabile, applicato una sola volta dalla Giustizia
italiana che, proprio per queste ragioni, suole sussumere, come ha ricordato
l’on.Forgione, tale condotta antidemocratica nel reato di appartenenza o
favoreggiamento ad associazioni di stampo mafioso, reati che non beneficiano
dell’indulto; come ha ricordato lo stesso Forgione “Il testo che abbiamo
approvato esclude che del beneficio possano godere tutti i reati ascrivibili
all'articolo 416 bis del codice penale, rubricato con il titolo «associazioni di
tipo mafioso». In più il provvedimento prevede che lo stesso trattamento venga
riservato ai delitti per i quali si applica l'aggravante di mafia prevista
dall'articolo 7 del decreto legge del 1991, in base al quale chi commette un
illecito per agevolare la mafia si vede aumentare la pena.” Come a dire, tanto
clamore per nulla, o meglio, tanto clamore per accaparrarsi i voti di quella
componente giustizialista – presente anche a sinistra – che a volte dimentica
che il carcere è lo specchio sociale delle sofferenze del nostro paese (33%
immigrati, 25% tossicodipendenti, 63% con un grado di istruzione al di sotto
della terza media, etc).
Discorso analogo vale per le critiche mosse dal Ministro Di Pietro relativamente
alla non esclusione dal beneficio del reato di corruzione: sono 67 i condannati
in carcere per tale reato, e tra questi non vi è né Previti né altri ‘pezzi
grossi’, quanto piuttosto operatori di sportello comunali et similia. Non che la
corruzione di un dipendente comunale non sia grave: non vogliamo e non dobbiamo
scendere sul terreno scivoloso del confronto del livello di gravità dei singoli
reati: è proprio questo il punto. Abbiamo detto in premessa che l’indulto
secondo la Costituzione ha carattere (eccezionale e) generale: si tratta di uno
sconto da fare a tutti per ripristinare condizioni minime di vivibilità nelle
carceri; ora la gravità del reato non dipenderà dall’opinione del singolo
cittadino quanto piuttosto dagli anni di condanna previsti in sentenza a seguito
di un regolare processo.
Ancora, si avverte la necessità di chiarire che il risarcimento del danno e la
responsabilità penale non vengono meno con l’indulto; questo discorso vale per
quanti hanno criticato l’atto di clemenza a proposito delle vertenze Eternit, e
più in generale, con riferimento alla non esclusione dei reati relativi alla
sicurezza della vita umana e della salute sui luoghi di lavoro. Di tutte le
critiche, sicuramente questa è l’unica mossa in buona fede e con qualche
fondamento di giustificazione da parte di settori importanti della nostra
società, dai sindacati a Magistratura Democratica. Ma, come già accennato,
l’indulto non rappresenta un “colpo di spugna” su una questione centrale per il
nostro partito quale è la sicurezza suoi luoghi di lavoro e il risarcimento del
danno nelle ipotesi di lesione di tale diritto.
Condonare degli anni di pena, ribadiamo, non vuol dire cancellare la penale
responsabilità, le pene accessorie e il risarcimento del danno perché non stiamo
parlando di amnistia ma di indulto. Bisogna poi ricordare che per reati sulla
sicurezza e malattie del lavoro tre anni e più di pena non sono quasi mai stati
dati. Ad es., nel processo al petrolchimico di Porto Marghera sono stati
condannati tre amministratori delegati della Montedison ad un anno e mezzo, e in
questo caso il carcere è stato evitato grazie alla pena sospesa che secondo il
nostro codice può essere concessa al condannato incensurato che subisca una pena
inferiore ai due anni; si tratta, evidentemente, di un problema relativo al
codice penale, che prevede pene molto basse per gli incidenti di lavoro non
mortali, e non certo un problema originato dall’indulto varato; basti pensare
che tale posizione è stata espressa (vedi Liberazione, 30 luglio) proprio dal
Magistrato del processo di Porto Marghera, Casson, attualmente deputato
dell’Ulivo, che, non a caso, ha votato a favore dell’indulto.
Altro discorso vale per il risarcimento del danno che, ribadiamo fino alla noia,
resta fermo con o senza l’indulto. Qui il problema è rappresentato dai tempi
biblici con cui i lavoratori, o le famiglie dei deceduti ricevono il
risarcimento, una pratica lunghissima che deve essere snellita. Per questo
ordine di ragioni sabato al Senato è stata presentata una mozione del nostro
partito che impegna il governo a snellire tali procedure, così come il nostro
partito si impegna, come ha ricordato il senatore Zuccherini, ad “aumentare le
pene amministrative che omettono di dotare gli impianti delle misure di
sicurezza pur sapendo perfettamente di mettere a repentaglio la sicurezza dei
lavoratori”
Per concludere, si è ben coscienti del fatto che all’interno del nostro partito
vi sia del malcontento sul testo di legge approvato: ma forse si dimentica che
per raggiungere i 2/3 di camera e senato qualcosa di indigesto doveva, per forza
di cose, essere previsto.
Pur rispettando le posizioni dei singoli, ci sentiamo di condividere e ribadire
le parole di Bertinotti che ha salutato tale provvedimento come un “bene per la
cultura giuridica del paese”. Aggiungiamo che l’approvazione dell’indulto è la
condizione necessaria, ma non sufficiente, per raggiungere gli obiettivi che ci
siamo prefissi in tema di giustizia e nuovi diritti. Per questo ordine di
ragioni dobbiamo mobilitarci affinché cresca il dibattito all’interno delle
nostre federazioni sul tema della giustizia, a partire dalla considerazione che
l’indulto permette di far partire finalmente la macchina del cambiamento e senza
di questo ogni discorso sul carcere e sulla giustizia sarebbe suonato come pura
utopia.
Grazie a questo grande passo in avanti – e all’auspicabile approvazione di un
provvedimento di amnistia, per superare l’ipertrofica ed ingestibile massa dei
procedimenti penali pendenti - possiamo finalmente pensare di ridisegnare
integralmente l’intervento punitivo dello stato, riconducendolo ad extrema
ratio, riformulando la legislazione in tema di condizione giuridica dello
straniero, stupefacenti, recidiva e l’intero codice penale all’insegna del
diritto penale minimo.