Lettera alle federazioni in occasione dell’approvazione dell’indulto. Di Imma Barbarossa


Cari compagni e compagne,

dopo 16 anni assistiamo ad un nuovo atto di clemenza che libererà le carceri dalle condizioni di illegalità e disumanità nelle quali attualmente versano.
Per avere una immagine di quello che è il carcere oggi in Italia, basta considerare che i detenuti sono 61000 rispetto i 43000 posti disponibili, un sovraffollamento che porta ad incontrare a Poggioreale 18 detenuti in una sola cella, con un solo bagno; un sovraffollamento che comporta la sistematica violazione dei diritti minimi della persona, a dispetto di quanto sancito dalla nostra costituzione all’art.27, secondo il quale, le pene non devono essere contrarie al senso di umanità e devono anzi tendere alla rieducazione del condannato; un sovraffollamento che è ben più triste per quel 36% dei detenuti che, finanche per lunghi 9 anni, sono in attesa di giudizio, ovvero sono ancora presunti innocenti e costretti a vivere in condizioni disumane; un sovraffollamento che rende insopportabile la vita all’interno del carcere e che porta le persone recluse a suicidarsi ben 17 volte di più rispetto ai cittadini liberi.

Si tratta quindi di una grande occasione per poter finalmente restituire legalità e normalità alla gestione penitenziaria. La consistente diminuzione del numero dei detenuti (possibili a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge) che il provvedimento di indulto comporta (si scende di circa dodicimila unità) può permettere infatti di dare attuazione al regolamento penitenziario approvato nel 2000 (tutt’ora inattuato) e dare la possibilità di fare concretamente operare gli strumenti, previsti dalle nostre leggi, che prevedono un percorso di progressivo reinserimento sociale dei condannati. Al contempo, attuando il programma di governo – a partire dall’abrogazione delle ‘leggi Fini’ su immigrazione e droga’ e la legge Cirielli, fino ad approdare alla riscrittura del Codice penale – potremo non aver più bisogno di strumenti eccezionali, quali sono gli atti di clemenza, per restituire il sistema penitenziario a standard minimi di civiltà, proprio perché ricondurremo l’intervento penale ad extrema ratio, investendo maggiormente sugli strumenti caratterizzanti lo stato sociale di diritto.

La scelta dell’indulto non è stata, e non è, cosa facile: non lo è per chi ha voluto cavalcare la facile onda del pangiustizialismo popolare, ma non lo è stato neanche per alcuni nostri compagni e compagne che hanno indirizzato la loro attenzione su considerazioni diverse da quella della condivisa e ineludibile necessità di riportare le patrie galere dall’inferno al rispetto dei diritti minimi della persona (sia essa condannata o in attesa di giudizio).
Tali divergenze necessitano di una puntuale analisi e di un confronto sulla scelta operata dal nostro partito e sostenuta in prima persona sia dal nostro segretario Giordano che dal Presidente della Camera Bertinotti, che ha dichiarato, all’indomani dell’approvazione “Oggi è una bella giornata. L’indulto è un bene per la cultura giuridica del paese e per le istituzioni che dimostrano un senso forte di dignità anche per provvedimenti forse impopolari ma che vanno varati in nome dei principi di equità e di umanità”; necessitano altresì di un chiarimento relativo alle tante nefandezze sentite per impedire l’approvazione di questo strumento generale previsto dal Costituente proprio con l’intento di ripristinare la legalità nelle ipotesi eccezionali nelle quali attualmente le nostre carceri versano.

L’indulto è infatti un provvedimento di carattere generale riservato in via esclusiva al Parlamento. La legge di concessione fissa il termine iniziale di applicazione dell’indulto (il 2 maggio scorso, nel nostro caso) e può disporre l’esclusione di alcune categorie di reati. L’effetto è quello di condonare (cioè non far eseguire), in tutto o in parte (3 anni, nel nostro caso), la pena principale inflitta con la sentenza di condanna.
Per contro, l’indulto non estingue gli effetti penali della condanna: ad es., lascia aperta la possibilità che nell’ambito di una successiva condanna il soggetto sia considerato recidivo, né condona le obbligazioni civili conseguenti alla commissione di un reato. Ancora, il beneficio può essere sottoposto a condizioni risolutive: nel testo di legge approvato, si prevede che il beneficio è revocato nel caso in cui l’interessato commetta un nuovo delitto non colposo, entro 5 anni dall’entrata in vigore della legge, per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
L’indulto non si applica alle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici o libertà controllata, ma anche espulsione dei cittadini extracomunitari, etc ) e condona le multe fino a un massimo di 10.000 euro.

Il testo licenziato si caratterizza, rispetto ai provvedimenti di clemenza approvati tra il dopo guerra e il ’90, per aver previsto il maggior numero delle esclusioni dal beneficio di categorie di reati: reati di criminalità organizzata, sequestro di persona a scopo di estorsione, traffico di droga aggravato, usura; associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, attentato per finalità terroristiche e di eversione, atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, associazione sovversiva; delitti di devastazione, saccheggio e strage; sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione; banda armata; associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta e commercio di schiavi) e 602 (alienazione e acquisto di schiavi) del codice penale; associazione di tipo mafioso; strage; riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; violenza sessuale; atti sessuali con minorenne; corruzione di minorenne; violenza sessuale di gruppo; riciclaggio (solo in determinate ipotesi).

Riguardo alle categorie di reati ‘beneficiarie’ dell’indulto, sono state tanto aspre quanto demagogiche ed infondate le critiche del Pdci, a partire dall’ex Ministro della Giustizia Diliberto, relative al reato di “voto di scambio per mafia” (art.416 ter); a buon diritto, infatti, si tratta di un reato non perseguibilie perché indimostrabile, applicato una sola volta dalla Giustizia italiana che, proprio per queste ragioni, suole sussumere, come ha ricordato l’on.Forgione, tale condotta antidemocratica nel reato di appartenenza o favoreggiamento ad associazioni di stampo mafioso, reati che non beneficiano dell’indulto; come ha ricordato lo stesso Forgione “Il testo che abbiamo approvato esclude che del beneficio possano godere tutti i reati ascrivibili all'articolo 416 bis del codice penale, rubricato con il titolo «associazioni di tipo mafioso». In più il provvedimento prevede che lo stesso trattamento venga riservato ai delitti per i quali si applica l'aggravante di mafia prevista dall'articolo 7 del decreto legge del 1991, in base al quale chi commette un illecito per agevolare la mafia si vede aumentare la pena.” Come a dire, tanto clamore per nulla, o meglio, tanto clamore per accaparrarsi i voti di quella componente giustizialista – presente anche a sinistra – che a volte dimentica che il carcere è lo specchio sociale delle sofferenze del nostro paese (33% immigrati, 25% tossicodipendenti, 63% con un grado di istruzione al di sotto della terza media, etc).

Discorso analogo vale per le critiche mosse dal Ministro Di Pietro relativamente alla non esclusione dal beneficio del reato di corruzione: sono 67 i condannati in carcere per tale reato, e tra questi non vi è né Previti né altri ‘pezzi grossi’, quanto piuttosto operatori di sportello comunali et similia. Non che la corruzione di un dipendente comunale non sia grave: non vogliamo e non dobbiamo scendere sul terreno scivoloso del confronto del livello di gravità dei singoli reati: è proprio questo il punto. Abbiamo detto in premessa che l’indulto secondo la Costituzione ha carattere (eccezionale e) generale: si tratta di uno sconto da fare a tutti per ripristinare condizioni minime di vivibilità nelle carceri; ora la gravità del reato non dipenderà dall’opinione del singolo cittadino quanto piuttosto dagli anni di condanna previsti in sentenza a seguito di un regolare processo.

Ancora, si avverte la necessità di chiarire che il risarcimento del danno e la responsabilità penale non vengono meno con l’indulto; questo discorso vale per quanti hanno criticato l’atto di clemenza a proposito delle vertenze Eternit, e più in generale, con riferimento alla non esclusione dei reati relativi alla sicurezza della vita umana e della salute sui luoghi di lavoro. Di tutte le critiche, sicuramente questa è l’unica mossa in buona fede e con qualche fondamento di giustificazione da parte di settori importanti della nostra società, dai sindacati a Magistratura Democratica. Ma, come già accennato, l’indulto non rappresenta un “colpo di spugna” su una questione centrale per il nostro partito quale è la sicurezza suoi luoghi di lavoro e il risarcimento del danno nelle ipotesi di lesione di tale diritto.
Condonare degli anni di pena, ribadiamo, non vuol dire cancellare la penale responsabilità, le pene accessorie e il risarcimento del danno perché non stiamo parlando di amnistia ma di indulto. Bisogna poi ricordare che per reati sulla sicurezza e malattie del lavoro tre anni e più di pena non sono quasi mai stati dati. Ad es., nel processo al petrolchimico di Porto Marghera sono stati condannati tre amministratori delegati della Montedison ad un anno e mezzo, e in questo caso il carcere è stato evitato grazie alla pena sospesa che secondo il nostro codice può essere concessa al condannato incensurato che subisca una pena inferiore ai due anni; si tratta, evidentemente, di un problema relativo al codice penale, che prevede pene molto basse per gli incidenti di lavoro non mortali, e non certo un problema originato dall’indulto varato; basti pensare che tale posizione è stata espressa (vedi Liberazione, 30 luglio) proprio dal Magistrato del processo di Porto Marghera, Casson, attualmente deputato dell’Ulivo, che, non a caso, ha votato a favore dell’indulto.
Altro discorso vale per il risarcimento del danno che, ribadiamo fino alla noia, resta fermo con o senza l’indulto. Qui il problema è rappresentato dai tempi biblici con cui i lavoratori, o le famiglie dei deceduti ricevono il risarcimento, una pratica lunghissima che deve essere snellita. Per questo ordine di ragioni sabato al Senato è stata presentata una mozione del nostro partito che impegna il governo a snellire tali procedure, così come il nostro partito si impegna, come ha ricordato il senatore Zuccherini, ad “aumentare le pene amministrative che omettono di dotare gli impianti delle misure di sicurezza pur sapendo perfettamente di mettere a repentaglio la sicurezza dei lavoratori”

Per concludere, si è ben coscienti del fatto che all’interno del nostro partito vi sia del malcontento sul testo di legge approvato: ma forse si dimentica che per raggiungere i 2/3 di camera e senato qualcosa di indigesto doveva, per forza di cose, essere previsto.
Pur rispettando le posizioni dei singoli, ci sentiamo di condividere e ribadire le parole di Bertinotti che ha salutato tale provvedimento come un “bene per la cultura giuridica del paese”. Aggiungiamo che l’approvazione dell’indulto è la condizione necessaria, ma non sufficiente, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi in tema di giustizia e nuovi diritti. Per questo ordine di ragioni dobbiamo mobilitarci affinché cresca il dibattito all’interno delle nostre federazioni sul tema della giustizia, a partire dalla considerazione che l’indulto permette di far partire finalmente la macchina del cambiamento e senza di questo ogni discorso sul carcere e sulla giustizia sarebbe suonato come pura utopia.
Grazie a questo grande passo in avanti – e all’auspicabile approvazione di un provvedimento di amnistia, per superare l’ipertrofica ed ingestibile massa dei procedimenti penali pendenti - possiamo finalmente pensare di ridisegnare integralmente l’intervento punitivo dello stato, riconducendolo ad extrema ratio, riformulando la legislazione in tema di condizione giuridica dello straniero, stupefacenti, recidiva e l’intero codice penale all’insegna del diritto penale minimo.